
Legge 27 ottobre 1993, n. 423.
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 27 agosto 1993, n. 324, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi."
(Pubblicata in G.U. 27 ottobre 1993, n. 423)
(omissis)
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324.
(omissis)
All'articolo 2:
al comma 1, secondo periodo, le parole da:"uno psicologo" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo, ovvero un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale di residenza dell'alunno.";
Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3 - bis. La commissione medica di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo art. 4, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
3 - ter. Al comma 3 dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole "hanno diritto a tre giorni di permesso mensile" devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 30 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".